Unica compensazione in caso di biglietto aereo comprendente uno o più scali.

Un volo con una o più coincidenze che abbia costituito oggetto di un’unica prenotazione deve essere considerato un tutt’uno ai fini del diritto a compensazione dei passeggeri previsto dal regolamento n. 261/2004, tale che l’applicabilità di tale regolamento va valutata in considerazione tanto del luogo di partenza iniziale quanto della destinazione finale dello stesso; il vettore aereo operativo che ha realizzato la seconda tratta non può trincerarsi dietro la cattiva esecuzione di un volo precedente ad opera di un altro vettore aereo.

Corte giustizia UE sez. IX, 12/11/2020, n.367

Non applicabilità del Regolamento CE n. 261/2004 in caso di volo e vettore extra UE.

Se il ritardo prolungato nella partenza riguarda il volo di ritorno da paese non comunitario e operato da vettore non comunitario, gli strumenti compensatori “automatici” previsti dal Regolamento comunitario non sono applicabili.

Tribunale Milano sez. XI, 22/04/2020, n.2520

Sulla necessità della prova di danno reale collegato allo smarrimento bagagli:

“Gli attori non hanno dimostrato di aver subito alcun danno né hanno dimostrato quanto è durato il ritardo nella riconsegna del bagaglio; inoltre il ritardo nella consegna è venuto per il viaggio di ritorno a casa, quindi è plausibile ritenere che l’unico fastidio subito degli attori sia stato quello di dover ritornare aeroporto per prendere il bagaglio. Tale fastidio non può avere una quantificazione economica, ma rientra tra gli eventi negativi di poca importanza di cui ciascuno fa esperienza durante la propria esistenza”.

Gdp Catania – Sentenza n. 961/2021 del 10.06.2021

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