Criteri per determinare il foro competente, nel caso di acquisto di biglietti in un’agenzia viaggi.
In caso di cancellazione del volo, i passeggeri possono chiedere la compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento 261/2004 al giudice del luogo in cui l’aereo sarebbe dovuto partire, mentre il risarcimento del danno ulteriore patito a seguito della cancellazione dinanzi al giudice ove è ubicata l’agenzia che ha provveduto ad acquistar i biglietti. Lo afferma la Cassazione che chiarisce così i criteri per determinare il foro competente, nel caso di acquisto di biglietti in un’agenzia viaggi. Nel caso di specie, si trattava di una comitiva che aveva acquistato presso una compagnia di viaggi in Umbria sette biglietti per la tratta Roma-Copenaghen, poi cancellata, acquistando poi un volo alternativo per non perdere la vacanza.
Cassazione civile sez. VI, 05/11/2020, n.2463
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