L’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, deve essere interpretato nel senso che l’obbligo incombente al vettore aereo, in forza di detta disposizione, di offrire gratuitamente ai passeggeri che vi sono contemplati una sistemazione in albergo non comporta che tale vettore sia tenuto ad assumersi l’onere delle modalità di sistemazione in albergo come tali. Il regolamento n. 261/2004 dev’essere interpretato nel senso che un vettore aereo che, in forza dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento, abbia offerto una sistemazione in albergo a un passeggero che ha visto cancellato il suo volo non può essere tenuto, sulla sola base di tale regolamento, ad indennizzare detto passeggero per i danni causati da un illecito commesso dal personale di tale albergo (fattispecie relativa ai danni subìti da una donna disabile caduta rovinosamente perché le ruote della sua sedia a rotelle erano rimaste bloccate in un canale trasversale in un percorso all’interno dell’hotel in cui il vettore aereo l’aveva alloggiata in seguito alla cancellazione del suo volo).

Corte giustizia UE sez. VIII, 03/09/2020, n.530

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