Nel caso di sottoscrizione di un contratto di pacchetto turistico con un tour operator e in caso di ritardo aereo, posso richiedere la compensazione pecuniaria direttamente al vettore aereo?

La Corte di Giustizia Europea afferma che: “Il regolamento (Ce) n. 261/2004 (compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato) deve essere interpretato nel senso che un passeggero di un volo ritardato di tre o più ore può proporre un ricorso per il riconoscimento di una compensazione pecuniaria ai sensi degli artt. 6 e 7 nei confronti del vettore aereo operativo, anche se tale passeggero e tale vettore aereo non hanno stipulato tra loro alcun contratto e il volo di cui trattasi fa parte di un viaggio “tutto compreso” che rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 90/314/Cee, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”.

Corte di Giustizia UE Sez. I, sentenza del 26.03.2020 n. 215

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