Il passeggero danneggiato può esigere la compensazione pecuniaria nella valuta del suo luogo di residenza.
Il passeggero il cui volo sia stato cancellato o abbia subito un ritardo prolungato, può esigere il pagamento dell’importo della compensazione pecuniaria nella valuta nazionale avente corso legale nel suo luogo di residenza. Pertanto, è da condannare la prassi giurisprudenziale di uno Stato membro per la quale la domanda giudiziale proposta per ottenere la compensazione pecuniaria è respinta per il solo motivo che il richiedente l’ha espressa in valuta nazionale (nel caso di specie zloty polacchi anziché euro). Ad affermarlo è la Corte di giustizia dell’Unione europea chiarendo che il diniego di pagamento sarebbe incompatibile con l’obbligo di interpretazione estensiva dei diritti dei passeggeri del traffico aereo, nonché con il principio della parità di trattamento dei passeggeri danneggiati.
Corte giustizia UE sez. VIII, 03/09/2020, n.356
Contattaci per una consulenza gratuita dedicata all'emergenza voli, compila il form e sarà un nostro esperto a chiamarti per fornirti assistenza.
Parliamone al telefono
+393335916909
Sentiamoci via email
[contact-form-7 id="82995" title="Modulo di contatto"]
DIRITTO E TURISMO utilizza i cookie per garantire una migliore esperienza sul sito. Se continui la navigazione presumiamo che tu ne sia felice.Ok