È stata pubblicata la Legge 21 maggio 2021, n. 69 recante la conversione in legge del Decreto Sostegni (D.L. 22 marzo 2021, n. 41).

Viene confermata la validità di 12 mesi dei voucher per i titoli di viaggio e quindi per i biglietti acquistati per il trasporto aereo, ferroviario e marittimo. Alla scadenza si potrà chiedere il rimborso in denaro e dovrà essere corrisposto entro 14 giorni.

Non é stato oggetto di modifica il comma 12-bis dell’articolo 88-bis (della legge del 24.4.2021, n. 27 di conversione del decreto “Cura Italia”), per come introdotto dalla legge del 17.7.2020, n. 77, che prevedeva espressamente la durata di 12 mesi.

Viene introdotta la proroga di sei mesi attraverso la modifica del comma 4 dell’articolo 88-bis del decreto Cura Italia, novellato già dall’articolo 182 comma 3 del decreto n. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio).

Sale quindi da 18 a 24 mesi la validità dei voucher già emessi per i soggiorni in strutture ricettive, pacchetti turistici ma anche per gite scolastiche e viaggi di istruzione che non sono stati usufruiti a causa dell’emergenza covid.

Non solo, la normativa stabilisce che il voucher può essere anche ceduto all’agenzia di viaggio se la stessa ha proceduto al pagamento dei servizi e può anche essere emesso direttamente a favore della stessa.

Resta confermato il rimborso al termine dei 24 mesi se il voucher rimane inutilizzato.

Contattaci per una consulenza gratuita dedicata all'emergenza voli, compila il form e sarà un nostro esperto a chiamarti per fornirti assistenza.

Parliamone al telefono


+393335916909

Sentiamoci via email


[contact-form-7 id="82995" title="Modulo di contatto"]