Uno sciopero organizzato da un sindacato del personale di un vettore aereo e destinato, in particolare, a ottenere aumenti delle retribuzioni non rientra nella nozione di «circostanza eccezionale» idonea a liberare la compagnia aerea dal proprio obbligo di pagare compensazioni pecuniarie per la cancellazione o il ritardo prolungato dei voli coinvolti.

Ciò vale anche nel caso in cui lo sciopero sia organizzato nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa nazionale.

Un passeggero aveva prenotato un posto su un volo che collegava Malmö a Stoccolma (Svezia), il quale doveva essere operato dalla compagnia aerea svedese SAS il 29 aprile 2019. In questo stessa data, il volo è stato cancellato a causa dello sciopero dei piloti della SAS in Danimarca, Svezia e Norvegia.

A seguito del fallimento delle trattative condotte dai sindacati che rappresentano i piloti della SAS, le quali avevano come obiettivo la conclusione di un nuovo contratto collettivo con tale operatore aereo, detti sindacati hanno invitato i propri membri allo sciopero. Tale sciopero è durato sette giorni e ha portato la SAS ad annullare diversi voli, tra i quali il volo prenotato dal passeggero interessato.

Il passeggero ha adito il Tribunale locale di Attunda, Svezia, chiedendo la compensazione pecuniaria prevista dal regolamento CE 261/2004 in caso di cancellazione di un volo. Nel caso di specie, la SAS aveva rifiutato di pagare tale compensazione pecuniaria, ritenendo che lo sciopero dei suoi piloti costituisse una «circostanza eccezionale», ai sensi del suddetto regolamento, poiché non era inerente al normale esercizio della sua attività di fornitura dei servizi di trasporto aereo e sfuggiva al suo effettivo controllo.

La difesa del passeggero riteneva che tale sciopero non costituisse una simile «circostanza eccezionale», poiché i conflitti sociali, quali gli scioperi, che possono sorgere in occasione delle trattative e della conclusione di contratti collettivi rientrano nel corso ordinario degli affari di una compagnia aerea.

Il Tribunale locale ha espresso dubbi quanto al fatto che la nozione di «circostanze eccezionali», ai sensi del regolamento sui diritti dei passeggeri del trasporto aereo, comprenda uno sciopero annunciato da organizzazioni di lavoratori a seguito di preavviso, indetto in modo legittimo e destinato, in particolare, a ottenere aumenti delle retribuzioni. Infatti, in forza del diritto svedese, il preavviso di sciopero deve essere depositato solo una settimana prima del suo inizio.

Il Giudizio della Corte

Con la sua sentenza, pronunciata in Grande Sezione, la Corte dichiara che non rientra nella nozione di «circostanza eccezionale», ai sensi del regolamento sui diritti dei passeggeri del trasporto aereo, un movimento di sciopero indetto da un sindacato del personale di un vettore aereo operativo nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa nazionale, in particolare del termine di preavviso imposto da quest’ultima, sciopero destinato a far valere le rivendicazioni dei lavoratori di tale vettore e al quale abbia aderito una categoria di personale indispensabile all’effettuazione di un volo.

La Corte ricorda che la nozione di «circostanza eccezionale», prevista dal regolamento sui diritti dei passeggeri del trasporto aereo, designa eventi che soddisfano due condizioni cumulative, il cui rispetto deve essere oggetto di una valutazione caso per caso, vale a dire, da un lato, non essere inerenti, per la loro natura o per la loro origine, al normale esercizio dell’attività di un vettore aereo e, dall’altro, sfuggire all’effettivo controllo di quest’ultimo. Essa precisa altresì che la suddetta nozione deve essere interpretata restrittivamente, tenuto conto del fatto che, da un lato, tale regolamento mira ad assicurare un elevato livello di protezione dei passeggeri aerei e, dall’altro, l’esonero dall’obbligo di compensazione pecuniaria previsto da detto regolamento costituisce una deroga al principio del diritto alla compensazione di tali passeggeri.

Per quanto riguarda, in primo luogo, la possibilità di qualificare lo sciopero in questione come evento non inerente al normale esercizio dell’attività di un vettore aereo, la Corte rileva che il diritto di intraprendere un’azione collettiva, compreso lo sciopero, costituisce un diritto fondamentale, previsto all’articolo 28 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Per quanto riguarda, in secondo luogo, la possibilità che lo sciopero in questione sfugga interamente all’effettivo controllo di un vettore aereo, la Corte sottolinea, sotto un primo profilo, che, poiché lo sciopero costituisce un diritto dei lavoratori garantito dalla Carta, la sua indizione rientra nell’ordine del prevedibile per ogni datore di lavoro, in particolare quando tale sciopero sia preceduto da un preavviso.

Sotto un secondo profilo, considerata la prevedibilità di uno sciopero per il datore di lavoro, quest’ultimo conserva il controllo degli eventi in quanto, in linea di principio, egli ha i mezzi per prepararvisi e, se del caso, per attenuarne le conseguenze. In tale contesto, come qualsiasi datore di lavoro, un vettore aereo operativo che abbia a che fare con uno sciopero del suo personale motivato da rivendicazioni connesse alle condizioni di lavoro e di retribuzione non può sostenere di non avere alcun controllo su tale movimento.

Sentenza della Corte di Giustizia europea (Grande Sezione) del 23 marzo 2021 - (Causa C‑28/20)

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