Estratto della sentenza del Tribunale di Marsala, Sez. Civile del 24/11/2020
Per quel che concerne, invece, la domanda di risarcimento dei danni per vacanza rovinata, va considerato preliminarmente che:
- “il danno non patrimoniale da vacanza rovinata, secondo quanto espressamente previsto incattuazione della Direttiva n. 90/314/CEE, costituisce uno dei “casi previsti dalla legge” nei quali, ai sensi dell’art. 2059 cod. civ., il pregiudizio non patrimoniale è risarcibile”, ma che “non ognidisagio patito dal turista legittima la domanda di risarcimento di tale pregiudizio non patrimoniale, ma solo quelli che - alla stregua dei generali precetti di correttezza e buona fede - superino una soglia minima di tolleranza, da valutarsi caso per caso, con apprezzamento di fattocdel giudice di merito (cfr. Cass., Sez. III sent. n.7256/2012);
- “il danno non patrimoniale da vacanza rovinata richiede la verifica della gravità della lesione e della serietà del pregiudizio patito dall’istante, al fine di accertarne la compatibilità col principio di tolleranza delle lesioni minime (precipitato, a propria volta, del dovere di solidarietà sociale previsto dall’art. 2 Cost.), e si traduce in un’operazione di bilanciamento demandata al prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale, dalla constatazione della violazione della norma di legge che contempla il diritto oggetto di lesione, attribuisce rilievo solo a quelle condotte che offendono in modo sensibile la portata effettiva dello stesso (cfr. Cass., Sez. III, sent. n.14662/2015).
Nel caso in esame, non si ritiene che il disagio lamentato dagli attori, tenuto conto sia della loro condotta posta in essere con riguardo al tempo trascorso tra la data di arrivo in hotel e la data della segnalazione che, con riguardo alla mancata accettazione del proposto cambio di struttura alberghiera, sia stato tale da concretizzare una lesione superiore a quella normalmente tollerabile in virtù del dovere costituzionale di solidarietà sociale, tenuto altresì conto del complessivo godimento del viaggio. Pertanto, va rigettata la richiesta di risarcimento del danno da vacanza rovinata.
(Nel caso di specie, si trattava di una famiglia che aveva rifiutato il cambio di struttura proposto dal tour operator e, al rientro dal soggiorno, richiedeva il risarcimento per danno da vacanza rovinata).
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