È possibile ottenere la duplicazione della compensazione pecuniaria in caso di ritardo aereo di voli in coincidenza?

Secondo la Corte di Giustizia UE, nella sentenza pronunciata il 7 settembre 2017, nella causa C-559/16, la compensazione dovuta ai passeggeri in caso di cancellazione del volo con coincidenza deve essere calcolata in funzione della distanza “radiale” tra gli aeroporti di partenza e di arrivo, essendo del tutto irrilevante, ai fini della compensazione, che la distanza effettivamente percorsa sia superiore alla distanza tra i due aeroporti, per effetto della coincidenza. In particolare, secondo i giudici europei, il fatto che vi sia un volo con coincidenza non incide sul disagio e nella determinazione della compensazione si deve tenere conto della distanza ortodromica che sarebbe percorsa da un volo diretto tra l'aeroporto di partenza e quello di arrivo. “L'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004 (…) deve essere interpretato nel senso che la nozione di “distanza” include, in caso di collegamenti aerei con una o più coincidenze, solamente la distanza tra il luogo del primo decollo e la destinazione finale, da stabilire secondo il metodo della rotta ortodromica, e ciò a prescindere dalla distanza di volo effettivamente percorsa”.

La Corte di Giustizia europea ha quindi affermato che ai fini del diritto di compensazione, il volo con uno o più coincidenze costituisce un tutt’uno.

Corte giustizia UE, 07/09/2017, n. C-559/16

Responsabilità solidale dei vettori in caso di “Code Sharing”:

“Quando si tratta di voli in code sharing, il vettore contrattuale il vettore di fatto sono solidalmente responsabili dell’inadempimento nei confronti del cliente, secondo quanto stabilito dagli Art 40 e 45 della convenzione di Montreal, fatto salvo il reciproco diritto di rivalsa”.

Gdp Catania – Sentenza n. 961/2021 del 10.06.2021

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