Estratto dell’Ordinanza del Tribunale di Pesaro del 17.09.2020, n. 298/2020

Nel caso di specie ciascuno dei ricorrenti avrebbe dovuto dimostrare di aver tempestivamente segnalato la mancanza delle qualità e dei servizi contrattualmente previsti. Il tour operator ha dedotto e documentato di disporre di un servizio di assistenza telefonica dall’Italia h24 indicato nelle schede di convocazione degli acquirenti.

I ricorrenti non hanno formulato alcun capitolo di prova avente ad oggetto la tempestiva segnalazione, ma unicamente capitoli di prova volti a dimostrare che un altro cliente aveva ottenuto di essere spostato in un’altra struttura alberghiera dopo che all’arrivo si era lamentato perchè il resort era sporco e vecchio.

La registrazione audio che i ricorrenti hanno prodotto non è sufficiente ad assolvere l’onere della prova.

Si tratta della registrazione di una lunga conversazione con il referente per l’assistenza nel resort (tale Mohamed) a cui partecipano varie persone, la cui identità non è verificabile. La registrazione è stata fatta da qualcuno all’insaputa dell’assistente. Si evince che la conversazione si è svolta quando la vacanza era al termine. La conversazione spesso è concitata e frammentaria, a volte il contenuto è confuso e le voci si sovrappongono, le frasi talvolta non sono completate e - all’esito dell’ascolto - non è chiaro se e quali dei ricorrenti abbiano segnalato i disservizi, quando ciascuno di loro lo abbia fatto e quale problema abbia segnalato. Pertanto la registrazione non prova la tempestiva denuncia delle difformità (la circostanza è negata dall’assistente Mohamed anche negli ultimi passaggi della conversazione).

In mancanza di altri documenti o di specifici capitoli di prova volti a dimostrare che i singoli acquirenti - a norma dell’art.42 comma 2 D.Lg. n.79/2011 - abbiano da subito comunicato i difetti di conformità e chiesto una tempestiva soluzione - come ha fatto invece un’altra cliente la quale ha ottenuto il cambio di albergo (la circostanza è stata riferita dagli stessi ricorrenti) - l’onere probatorio non può dirsi assolto.

Pertanto la domanda di restituzione parziale del prezzo e di risarcimento del danno non può essere accolta.

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